Principi generali della Giurisdizione Amministrativa

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    PRINCIPI GENERALI DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

    Alcune premesse
    > La nascita della IV Sez del Consiglio di Stato viene storicamente connessa alla necessità per l’ordinamento precostituzionale di dare ai cittadini uno strumento giurisdizionale per l’IMPUGNAZIONE di ATTI AMMINISTRATIVI;
    > Il primo carattere storico della giurisdizione amministrativa è dunque quello IMPUGNATORIO;
    > La Costituzione invece sottolinea maggiormente la necessità di garantire sufficiente ed effettiva tutela agli INTERESSI LEGITTIMI quale posizione soggettiva qualificata e diversa rispetto ai diritti soggettivi (art. 24 e 103 Cost.);
    > Tale trasformazione, nel senso della prevalenza della tutela degli interessi legittimi rispetto al carattere impugnatorio del giudizio, ha imposto, sul piano processuale la predisposizione anche di ricorsi non impugnatori, connessi cioè a comportamenti (positivi o negativi) della p.a.
    ? ex. RICORSO CONTRO IL SILENZIO; RICORSO IN
    OTTEMPERANZA


    Classificazione generale: legittimità e merito
    > Sulla base della legislazione vigente, il giudizio amministrativo si classifica generalmente quale processo impugnatorio di legittimità, a cui corrispondono poteri del giudice limitati alla verifica dei VIZI di EGITTIMITA’ (violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza) in vista dell’ANNULLAMENTO dell’atto impugnato;
    > La legge però prevede anche casi epsressamente e tassativamente elencati di giurisdizione di MERITO, il cui esempio più importante è il GIUDIZIO DI
    OTTEMPERANZA;
    > In tali casi, proprio perché eccezionali, al giudice vengono riconosciuti poteri più ampi di COGNIZIONE e di MODIFICA dell’atto impugnato che attingono dal c.p.c. e superano il limite esterno della discrezionalità amministrativa;


    Classificazioni generali: interessi legittimi e diritti soggettivi
    > Il giudice amministrativo, sulla base del dettato costituzionale è il giudice posto a tutela degli interessi legittimi;
    > Tar e Consiglio di Stato possono decidere di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relativi a diritti soggettivi la cui risoluzione sia necessaria per la questione principale (avente ad oggetto interessi legittimi);
    > La competenza incidentale sui diritti soggettivi trova l’unico limite delle questioni inerenti lo stato e la capacità delle persone e l’incidente di falso;
    > Mentre, ex art. 7 l.n.205/2000, il g.a. può sempre conoscere in via principale dei diritti al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, onde evitare una duplicazione dei giudizi a carico del ricorrente;
    > In casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, al g.a. viene riconosciuto anche una competenza in via principale sui diritti soggettivi; in tali casi la giurisdizione amministrativa viene definita ESCLUSIVA;
    > La competenza esclusiva nasce nel tentativo di concentrare in un unico giudizio controversie concernenti sia interessi legittimi che diritti soggettivi senza soluzione di continuità;

    La giurisdizione esclusiva ed il riparto per materia
    > Nella legislazione attuale, le ipotesi di giurisdizione esclusiva sono previste per le seguenti materie:
    Ø Pubblico Impiego;
    Ø Servizi Pubblici;
    Ø Urbanistica;
    Ø Edilizia;
    Ø Affidamento di lavori, servizi e forniture;
    Ø Concessione di beni pubblici;
    Ø Accordi pubblici;
    Ø Diritto di accesso;
    Ø Determinazione e corresponsione dell’indennizzo a seguito della revoca del provvedimento;
    Ø Questioni inerenti alla nullità del provvedimento per violazione o elusione del giudicato;
    In quanto speciale, la G. ESCLUSIVA viene così assegnata al g.a in osservanza di un principio di semplificazione della tutela giurisdizionale, senza
    distinzione rispetto alle posizioni soggettive coinvolte;
    Tale processo, che ha subito una forte accelerazione tra il 1998 ed il 2000, lascia però aperti vari dubbi interpretativi circa i limiti esterni ed interni
    delle singole “materie” su cui Cassazione e Consiglio di Stato si sono più volte scontrati.


    La giurisdizione esclusiva oggi: problemi e prospettive
    > La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del g.a. per blocchi di materia ha imposto la rivisitazione delle regole processuali amministrative al fine di garantire ai diritti soggettivi affidati al giudice amministrativo le stesse garanzie del processo ordinario;
    > Le modifiche più significative sono state:
    w Il ricorso verso i c.d. atti paritetici;
    w Le ingiunzioni di pagamento;
    w I procedimenti di ingiunzione;
    w Strumenti di tutela cautelare atipici ex art. 700 c.p.c.;
    w Implementazione dei mezzi di prova;
    Tali previsioni non hanno però condotto sul piano di perfetta parità le forme di tutela dei diritti soggettivi tra g.a. e g.o.;
    Da sottolineare inoltre la recente pronuncia della Corte Cost. n. 204/2004 che per la prima volta ha dichiarato incostituzionale l’uso generalizzato della devoluzione per materia, ex. Art. 103, I Co. che impone una “specialità” della giurisdizione esclusiva, indicando così una chiara direzione al dibattito tra CdS e Cassazione.

    PRINCIPI GENERALI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
    l Principio della domanda;
    l Principio dell’impulso processuale di parte;
    l Principio del contraddittorio;
    l Principio del libero convincimento del giudice;
    l Principio della concentrazione;
    l Principio dell’oralità;
    l Principio della collegialità.

    La competenza del giudice amministrativo: Tar
    > La giurisdizione amministrativa è esercitata in I grado dai Tar e in II grado dal CdS;
    > Gli art.2 e 3 della legge TAR stabiliscono i criteri generali di ripartizione:
    - Criterio della sede dell’organo o dell’ente emanante;
    - Criterio dell’efficacia dell’atto;
    - Criterio del luogo di prestazione del servizio;
    - Criterio funzionale a favore del Tar Lazio per atti connessi o per organi centrali ed autorità indipendenti;
    - Criterio della prevenzione in caso di litispendenza;

    Capacità di essere parte e capacità processuale
    > La CAPACITA’ DI ESSERE PARTE è manifestazione della più ampia capacità giuridica di cui sono titolari sia le persone fisiche che giuridiche;
    > La CAPACITA’ PROCESSUALE è invece la capacità di agire in giudizio;
    > Ogni persona fisica, con piena capacità giuridica, può agire in giudizio per la tutela dei
    rapporti dei quali sia titolare.
    > Le persone giuridiche, pubbliche e private, stanno in giudizio a mezzo dei loro legali rappresentanti;

    Le Parti
    > Nel processo amministrativo è necessario distinguere tra PARTI NECESSARIE e NON NECESSARIE;
    > Le PARTI NECESSARIE sono tali perché dalla loro presenza e dall’integrazione del contraddittorio a loro favore dipende la legittimità del processo e della sentenza e sono:
    Ø RICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
    Ø AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
    Ø CONTROINTERESSATI
    > Le PARTI NON NECESSARIE sono invece eventuali, e non implicano alcun dovere di comunicazione o partecipazione né a carico del ricorrente né del giudice e sono:
    Ø COINTERESSATI
    Ø INTERVENTORI AD OPPONENDUM O AD ADIUVANDUM

    PARTI NECESSARIE
    > IL RICORRENTE:
    Ø “Soltanto chi faccia valere una lesione recata in modo diretto ed attuale a un proprio interesse personale e attuale, protetto dall’ordinamento, ed abbia un interesse (personale ed attuale) alla
    pronuncia richiesta, ha diritto ad ottenere una pronuncia dal giudice adito”, Sent. Tar Lazio, n.763/1992.
    Ø Spetta al Giudice accertare, d’ufficio ed in via preliminare, la sussistenza dell’interesse a ricorrere, in capo alla parte proponente, pena l’inammissibilità del ricorso.
    > L’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE:
    Ø Il ricorso deve essere notificato all’amministrazione che ha emanato l’atto, quindi all’ente pubblico nel caso di amministrazione periferica o al Ministero nel caso di amministrazione centrale;
    > I CONTROINTERESSATI:
    > Soggetti ai quali l’atto impugnato conferisce un’utilità e sono titolari di un interesse qualificato alla conservazione dello stesso. A pena di inammissabilità, il ricorso deve essere notificato almeno ad uno dei controinteressati, nei confronti degli altri c’è l’integrazione del
    contraddittorio;

    Il ricorso incidentale e la tutela dei controinteressati
    > Poichè i controinteressati sono in una posizione speculare rispetto al ricorrente, la Cost.
    riconosce loro gli stessi diritti ex. Art. 24;
    > Sono definiti tali i soggetti identificati o facilmente identificabili sulla base dell’atto
    impugnato;
    > Il ricorso incidentale è l’atto processuale con cui il controinteressato può impugnare il provvedimento stesso o un provvedimento connesso per i vizi che, in caso di accoglimento, potrebbero produrre un risultato favorevole;

    Le Parti Non Necessarie
    > Cointeressati:
    Coloro che sono titolari di un interesse analogo al ricorrente e che avrebbero potuto impugnare l’atto. Poiché tali soggetti hanno di fatto lasciato decorrere inutilmente il termine per l’impugnazione non sono ammessi né al liticonsorzio né all’intervento, non viene cioè riconosciuto loro né la legittimazione al ricorso né all’intervento.
    > Interventori Soggetti titolari di una legittimazione all’intervento in quanto titolari di
    un interesse diverso dal ricorrente ma dipendente da quello di una delle parti necessarie;
    In questo senso si distingue tra
    > Interventore ad adiuvandum: se l’interesse dipende dall’interesse fatto valere dal ricorrente; tale soggetto non può però compiere alcun atto a rilevanza processuale, né impugnare la sentenza
    > Interventori ad oponendum:se l’interesse dipende dall’interesse fatto valere dall’amministrazione resistente o di un controinteressato; a differenza del primo, l’interventore ad opponendum può impugnare la sentenza poiché titolari di un interesse autonomo.
     
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  2. dolcedea
     
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    grazie!
     
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